Aumentano le sanzioni per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro
inserito il 18 Aprile 2016
Aumentano le sanzioni per una serie di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro con l’entrata in vigore del Jobs Act: il dlgs 151/2015 contiene modifiche normative su specifiche violazioni per le quali scatta l’aumento, con una condizione generale: le sanzioni raddoppiano se si riferiscono a più di cinque lavoratori, triplicano se ne coinvolgono almeno dieci.
Il riferimento normativo è l’articolo 20 del decreto semplificazioni del Jobs Act, che va a modificare l’articolo 55 del Dlgs 81/2008, sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
L’art. 20 ha per oggetto la modifica dell’art. 34 del TU 81/08, sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi.
In conseguenza della modifica (mediante abrogazione del comma 1-bis*) dell’art. 34, per il datore di lavoro non vi sono più i limiti disposti in relazione alle dimensione delle imprese, ovvero fino a cinque lavoratori, in ordine alla possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione.
Con le modifiche del DLgs 151/2015, quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.
Da qui anche la modifica al seguente comma 2-bis, nel quale sostituendo l’abrogato riferimento “comma 1-bis”, con le parole di “primo soccorso nonché di prevenzione incendi ed evacuazione” assume tale aspetto: “il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.”
Particolare che ci interessa è la disposizione contenuta ancora nell’articolo 21, comma 4, Capo III del Dlgs 151/2015, per la quale viene abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. ” A decorrere dalnovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.”
Per completare l’argomento del DLgs 151, si aggiunge che gli articoli dal 23 al 26 si riferiscono alle disposizioni in materia di lavoro (Capo I , Titolo II ) e quelle in materia di pari opportunità (Capo II, Titolo II).
* Ecco il testo del comma 1- bis abrogato. “Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.
Nuove sanzioni
Da 2 a 4 mila euro per:
- mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico.
Da 1.200 a 5.200 euro o arresto da 2 a 4 mesi per:
- mancata o inadeguata formazione del lavoratore, dei dirigenti o responsabili della sicurezza sul lavoro;
- mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione e lotta incendi, evacuazione luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza;
- mancata o insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
circolare 19/2015